Art. 5.
(Disciplina transitoria per l'iscrizione all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. Il comma 57 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è sostituito dai seguenti:

      «57. Per il periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nell'articolo 10 del citato testo unico bancario. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si siano tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

          a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

          b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

          c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

 

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      57-bis. I confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
      57-ter. I confidi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del medesimo testo unico entro diciotto mesi da tale data».